Prospettive

Ora di religione, gli studenti che non l’hanno scelta possono restano in classe?

Students sit in their classroom at the San Biagio primary school in Codogno, Italy, Monday, Sept. 14, 2020. The morning bell Monday marks the first entrance to the classroom for the children of Codogno since Feb. 21, when panicked parents were sent to pick up their children after the northern Italian town gained notoriety as the first in the West to record local transmission of the coronavirus. (AP Photo/Luca Bruno)

di Carmelo Mirisola

Diverse volte ci si imbatte in istituzioni scolastiche dove viene chiesto ai docenti di religione di tenere in classe gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento. Questo col pretesto di non essere ancora in grado di organizzare le 4 opzioni previste dalla legge per mancanza di disponibilità di personale, senza tener conto minimamente della responsabilità del docente rispetto alle problematiche relative alla sicurezza.

Pertanto, le istituzioni scolastiche non tengono minimamente conto delle responsabilità civili e penali (Art. 2048 del Codice Civile) che senza alcuna assunzione di responsabilità vengono fatte ricadere solamente sui docenti di religione cattolica per quanto riguarda la vigilanza in classe degli alunni non avvalentesi, responsabilità che dovrebbero essere condivise con i consigli di classe della scuola e, in ultima analisi, di tutta la scuola.Inoltre,  l’aspetto più grave nel lasciare i non avvalentisi in classe con l’Idr è il mancato rispetto della loro scelta. Qualsiasi genitore o studente che facesse ricorso contro questa situazione lo vedrebbe accolta senza difficoltà.

La C.M. n. 3-5-1986 n. 129 e la CM n. 3-5-1986 n. 130 affermano che le attività didattiche formative alternative alla religione cattolica devono essere definite e approvate dal collegio dei docenti, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni.

La C.M. n. 59/2010 ha stabilito l’obbligatorietà dell’organizzazione delle “attività alternative”: “Si richiama l’attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati”.

Ancora, la sentenza del Tribunale di Padova del 30.07.2010 richiama quella del Consiglio di Stato: “Al riguardo la sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato, n. 2749/2010, afferma espressamente che l’istituzione degli insegnamenti alternativi deve considerarsi obbligatoria per la scuola.

L’ordinanza del Tribunale di Padova (n. 1176 del 30 luglio 2010), ha evidenziato che l’attivazione di dette attività alternative costituisce per le istituzioni scolastiche “un obbligo” che se disatteso, pone in essere “un comportamento discriminatorio illegittimo” fonte, questo, di responsabilità risarcitoria per l’Istituto Scolastico inadempiente.

Ricordiamo inoltre la nota del Mef 26482/11 concernente il pagamento dei docenti di attività alternative: “Poiché le attività alternative «costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa».

Con la Nota prot. 20651 del 12/11/2020 che ha regolato le iscrizioni all’a.s. 2021-22, all’atto dell’iscrizione, cioè dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, gli interessati (alunni o famiglie) avrebbero dovuto compilare la scheda Allegato B per scegliere se avvalersi o meno dell’Irc. Nel periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2021 chi aveva scelto di non avvalersi dell’IRC avrebbe dovuto compilare on-line l’Allegato C relativo alla scelta tra le 4 opzioni previste per i non avvalentisi. Dall’insieme di tali passaggi i Collegi Docenti avrebbero potuto, come era loro dovere, deliberare le attività alternative con largo anticipo rispetto all’inizio delle lezioni, senza impedire contemporaneamente ai non avvalentisi di godere del loro diritto a fruire delle opzioni previste dalla legge, e agli avvalentisi ed ai loro docenti di poter svolgere regolarmente l’attività didattica da loro scelta. Purtroppo tutto questo non sempre si è attuato.

Da notare poi che in moltissimi casi, anche laddove le attività alternative vengono organizzate, non di rado esse sono affidate a docenti che insegnano nella medesima classe dell’alunno, in aperta violazione della C.M. n. 316/1987 che lo vieta in modo tassativo al fine di rispettare il principio della par condicio che ci risulta mantenere la sua validità.

In considerazione delle problematiche rilevate, diventa necessario chiedere l’applicazione della normativa vigente, affinché si prevengano le violazioni da parte di alcune istituzioni scolastiche circa la questione che attiene primariamente al rispetto dei diritti richiesti dalle famiglie e di tutti gli alunni.

Inoltre,  l’aspetto più grave nel lasciare i non avvalentisi in classe con l’Idr è il mancato rispetto della loro scelta. Qualsiasi genitore o studente che facesse ricorso contro questa situazione lo vedrebbe accolto senza difficoltà.

Diverse volte si ci imbatte in istituzioni scolastiche dove viene chiesto ai docenti di religione di tenere in classe gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento. Questo col pretesto di non essere ancora in grado di organizzare le 4 opzioni previste dalla legge per mancanza di disponibilità di personale, senza tener conto minimamente della responsabilità del docente rispetto alle problematiche relative alla sicurezza.

Pertanto, le istituzioni scolastiche non tengono minimamente conto delle responsabilità civili e penali (Art. 2048 del Codice Civile) che senza alcuna assunzione di responsabilità vengono fatte ricadere solamente sui docenti di religione cattolica per quanto riguarda la vigilanza in classe degli alunni non avvalentesi, responsabilità che dovrebbero essere condivise con i consigli di classe della scuola e, in ultima analisi, di tutta la scuola.Inoltre,  l’aspetto più grave nel lasciare i non avvalentisi in classe con l’Idr è il mancato rispetto della loro scelta. Qualsiasi genitore o studente che facesse ricorso contro questa situazione lo vedrebbe accolta senza difficoltà.

La C.M. n. 3-5-1986 n. 129 e la CM n. 3-5-1986 n. 130 affermano che le attività didattiche formative alternative alla religione cattolica devono essere definite e approvate dal collegio dei docenti, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni.

La C.M. n. 59/2010 ha stabilito l’obbligatorietà dell’organizzazione delle “attività alternative”: “Si richiama l’attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati”.

Ancora, la sentenza del Tribunale di Padova del 30.07.2010 richiama quella del Consiglio di Stato: “Al riguardo la sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato, n. 2749/2010, afferma espressamente che l’istituzione degli insegnamenti alternativi deve considerarsi obbligatoria per la scuola.

L’ordinanza del Tribunale di Padova (n. 1176 del 30 luglio 2010), ha evidenziato che l’attivazione di dette attività alternative costituisce per le istituzioni scolastiche “un obbligo” che se disatteso, pone in essere “un comportamento discriminatorio illegittimo” fonte, questo, di responsabilità risarcitoria per l’Istituto Scolastico inadempiente.

Ricordiamo inoltre la nota del Mef 26482/11 concernente il pagamento dei docenti di attività alternative: “Poiché le attività alternative «costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa».

Con la Nota prot. 20651 del 12/11/2020 che ha regolato le iscrizioni all’a.s. 2021-22, all’atto dell’iscrizione, cioè dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, gli interessati (alunni o famiglie) avrebbero dovuto compilare la scheda Allegato B per scegliere se avvalersi o meno dell’Irc. Nel periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2021 chi aveva scelto di non avvalersi dell’IRC avrebbe dovuto compilare on-line l’Allegato C relativo alla scelta tra le 4 opzioni previste per i non avvalentisi. Dall’insieme di tali passaggi i Collegi Docenti avrebbero potuto, come era loro dovere, deliberare le attività alternative con largo anticipo rispetto all’inizio delle lezioni, senza impedire contemporaneamente ai non avvalentisi di godere del loro diritto a fruire delle opzioni previste dalla legge, e agli avvalentisi ed ai loro docenti di poter svolgere regolarmente l’attività didattica da loro scelta. Purtroppo tutto questo non sempre si è attuato.

Da notare poi che in moltissimi casi, anche laddove le attività alternative vengono organizzate, non di rado esse sono affidate a docenti che insegnano nella medesima classe dell’alunno, in aperta violazione della C.M. n. 316/1987 che lo vieta in modo tassativo al fine di rispettare il principio della par condicio che ci risulta mantenere la sua validità.

In considerazione delle problematiche rilevate, diventa necessario chiedere l’applicazione della normativa vigente, affinché si prevengano le violazioni da parte di alcune istituzioni scolastiche circa la questione che attiene primariamente al rispetto dei diritti richiesti dalle famiglie e di tutti gli alunni.

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