Il presente contributo nasce da un dialogo di amicizia in cui Carmelo Mirisola e Monica Bergamaschi, entrambi insegnanti di religione cattolica, hanno voluto approfondire un tema di cui si parla poco e su cui c’è molta confusione, creando una buona occasione per fare chiarezza su un argomento importante.

La valutazione delle attività alternative procede con le stesse caratteristiche previste per l’insegnamento di religione cattolica. Entrambe sono sottoposte alle regole comuni della valutazione degli apprendimenti, che si formula in sede di scrutinio ed è sempre collegiale, cioè approvata dall’organo collegiale sulla base della diversa proposta che ogni insegnante formula sull’apprendimento di ciascun alunno.

L’insegnante di alternativa, come quello di religione cattolica, deve partecipare a tutte le operazioni di scrutinio periodico e finale che rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento obbligatorie, Mirisola, ricorda infatti che l’assenza non giustificata dell’insegnante crea un vizio di forma al consiglio le cui deliberazioni rischiano di essere invalidate.

Nel sottolineare che l’insegnante di religione partecipa anche alla valutazione relativa all’ammissione all’esame di Stato e all’esito finale secondo quanto previsto dal punto 2.8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, Bergamaschi puntualizza che gli insegnanti incaricati delle attività alternative all’Irc fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per i gli alunni di propria competenza, con le stesse modalità previste per l’insegnante di religione.

Tanto per l’insegnante di religione, quanto per quello di attività alternativa, in caso di deliberazione a maggioranza, se il voto dell’insegnante è determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, continuando comunque a determinare la maggioranza.

Queste ultime indicazioni non si estendono ad altri contesti, come gli scrutini intermedi, le delibere su attività extracurricolari o integrative, provvedimenti disciplinari.

Infine, Mirisola mette a fuoco anche le indicazioni per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico. Le annuali ordinanze sugli esami di stato ribadiscono la partecipazione a pieno titolo dell’insegnante di attività alternative all’Irc all’attribuzione del credito scolastico. Si veda l’art.11, comma 2 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022: “I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento”.

Bergamaschi esplicita che ogni scuola può stabilire i criteri di attribuzione del credito scolastico, prevedendo modalità specifiche per riconoscere il contributo dell’Idr e del docente di attività alternativa. La sentenza del Consiglio di Stato n.2749 del 7 maggio 2010 stabilisce che “tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai fini del credito scolastico, che esprime appunto un punteggio per la carriera scolastica complessiva” incluso “il profitto di quei corsi che, originariamente facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta”. “Che di questo giudizio si debba tener conto deriva dal fatto che, per chi si avvale, l’insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio. Ne discende la necessità di valutare in senso positivo o negativo, come quell’obbligo scolastico sia stato adempiuto”. Concludendo, Mirisola specifica che la parità di diritti e doveri in sede valutativa riguarda solo l’Idr e l’insegnante di attività didattiche alternative in quanto sono gli unici che possono esprimere un giudizio su un’attività che risponde a una programmazione ufficiale (Indicazioni nazionali per l’Irc, progettazione approvata dal collegio dei docenti per le attività alternative). Lo studio individuale non può essere oggetto di valutazione formale in quanto privo di programmazione.

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