In molti atenei italiani ormai da qualche anno è stata introdotta la cosiddetta “carriera alias” e, di recente, tale iniziativa si sta diffondendo rapidamente anche negli istituti scolastici secondari di secondo grado.

Si tratta dell’adozione di un Regolamento interno che consente allo studente che, avendo avviato un percorso di transizione di genere, desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico, di poterlo fare nell’ambito delle attività inerenti alla propria qualifica di studente all’interno dell’Ateneo o dell’Istituto scolastico. L’attivazione della carriera alias può avvenire anche successivamente all’immatricolazione e/o iscrizione. La finalità esplicitata in tali regolamenti è quella di determinare un’anticipazione degli atti che si dovessero rendere necessari a seguito del provvedimento giudiziario di rettifica dell’attribuzione del sesso e del nome attribuito alla nascita.

L’attivazione della carriera alias determina l’assegnazione di una nuova identità anagrafica provvisoria che ha validità esclusivamente all’interno dell’Istituzione universitaria o scolastica. Conseguentemente all’accordo di riservatezza viene adottato un provvedimento che autorizza la modifica dei sistemi informatici di gestione della carriera al fine di aggiornare i dati del richiedente.

Tali iniziative di numerosi istituti scolastici hanno determinato le reazioni di alcune associazioni che hanno chiesto al Ministro dell’Istruzione che desse indicazioni che impedissero l’adozione di simili regolamenti; fino ad oggi il Ministero non si è pronunziato.

Ma non risulta, allo stato, che tali regolamenti trovino riscontro in specifiche indicazioni ministeriali né dell’Università né dell’Istruzione né, tantomeno, che rinvengano idonea copertura in esplicite norme di rango primario.

Le disposizioni invocate a sostegno della legittimità di tale procedura- e cioè gli artt. 3, comma due Cost., 21 della legge n. 59/1997 e  1 del D.P.R. n. 275/1999 sull’autonomia scolastica, nonché la Legge n. 107/2015, che impone l’adozione di misure e piani di contrasto alla violenza, al bullismo, alla discriminazione – non pare che consentano l’alterazione, sia pure “provvisoria, non consolidabile e con validità  esclusivamente all’interno dell’Istituzione scolastica”, dei documenti ufficiali della scuola, fra cui i registri di classe, che sono atti pubblici finalizzati a documentare gli aspetti amministrativi della classe e che in quanto tali, per legge, devono riportare l’elenco e i dati anagrafici degli alunni, le presenze, le assenze, eventuali note disciplinari, le attività svolte in aula ed i voti attribuiti dagli insegnanti.

Tali aspetti problematici della introduzione della cosiddetta carriera alias nelle scuole nonché le questioni mediche, giuridiche ed etiche relative alla diagnosi ed al trattamento della “ disforia di genere”  nei minori saranno oggetto di disamina e di approfondimento in seno al Convegno ” La disforia di genere nei minori e la “carriera alias” negli istituti scolastici: questioni mediche, giuridiche ed antropologiche”che si terrà a Catania, nei giorni 19 e 20 aprile 2024 presso aula magna Palazzo centrale Università di Catania.

L’organizzazione del Convegno è stata curata dalla sezione catanese dell’Associazione “ Scienza & Vita”.

Antonello Leone* vicepresidente della sezione catanese dell’Associazione “ Scienza & Vita”.

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